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il Decreto Rilancio prevede per chi rilascia ai cittadini attestazioni infedeli relative all’Ecobonus 110%, rischia sanzioni dai 2.000,00 ai 15.000,00 euro per ogni dichiarazione mendace presentata.
Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 15.000,00 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
Tabella riepilogativa delle sanzioni per violazione
Detrazione indebita | Nel caso sia accertata la mancata «sussistenza», anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, con aggravio di interessi e di sanzioni, di cui all’art. 13 del dlgs 471/1997 |
Visto di conformità infedele | Si rende applicabile la sanzione variabile da 258 a 2.582 euro, con sospensione della facoltà a rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni, ai sensi della lettera a), comma 1, dell’art. 39 del dlgs 241/1997 con possibile inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità in caso di recidività |
Attestazione mendace | Si rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. |
Sanzioni penali | Nel caso in cui l’asseverazione abbia contenuto mendace si configura il reato di cui all’art. 483 codice penale con la conseguente punibilità con la reclusione fino a due anni, mentre se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi |
Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
LA CULTURA DEll’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA